TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 18.
(Finanziamento della formazione in agricoltura).

Art. 21.
(Finanziamento della formazione in agricoltura).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, l'aliquota contributiva per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, di cui all'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, è ridotta dal 2,75 per cento al 2,45 per cento; l'importo derivante dalla riduzione di 0,3 punti percentuali della predetta aliquota contributiva è destinato al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, l'aliquota contributiva per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, di cui all'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, è ridotta di 0,3 punti percentuali; l'importo derivante dalla riduzione di 0,3 punti percentuali della predetta aliquota contributiva è destinato al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.

      2. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua effettuano l'intero versamento contributivo, pari al 2,75 per cento delle retribuzioni, all'INPS che, dedotti i costi amministrativi e secondo le modalità operative di cui al comma 3 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, provvede bimestralmente al trasferimento dello 0,30 per cento al Fondo paritetico interprofessionale indicato dal datore di lavoro.       2. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, effettuano l'intero versamento contributivo, pari al 2,75 per cento delle retribuzioni, all'INPS che, dedotti i costi amministrativi e secondo le modalità operative di cui al comma 3 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, provvede bimestralmente al trasferimento dello 0,30 per cento al Fondo paritetico interprofessionale indicato dal datore di lavoro.
      3. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali l'obbligo di versare all'INPS l'intero contributo di cui al comma 2. In tal caso, la quota dello 0,30 per cento di cui al comma 1 segue la stessa destinazione del contributo integrativo previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.       3. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua l'obbligo di versare all'INPS l'intero contributo di cui al comma 2. In tal caso, la quota dello 0,30 per cento di cui al comma 1 segue la stessa destinazione del contributo integrativo previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.

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